1. È definito «partenariato locale di pubblico interesse» un gruppo stabile di istituzioni locali, di enti e di soggetti pubblici, pubblici-privati e privati che concorrono e cooperano allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio di una provincia.
1. Possono aderire a un partenariato locale di pubblico interesse le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le università degli studi, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti e gli enti di ricerca, le fondazioni, gli enti morali e religiosi, i consorzi, le società di capitali e di persone, le associazioni, le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
1. Il partenariato locale di pubblico interesse è costituito mediante scrittura privata con firme autenticate ed è composto da un minimo di tre soggetti aderenti.
2. All'atto della costituzione, i soggetti aderenti al partenariato provvedono a nominare il soggetto capofila e a stabilire l'ammontare del singolo conferimento in conto al fondo capitale che non può essere in totale inferiore a 10.000 euro.
1. All'atto della costituzione del partenariato di cui all'articolo 3, comma 2, il
1. Il partenariato locale di pubblico interesse non può perseguire fini di lucro e ad esso si applica la normativa contabile e fiscale vigente per le associazioni senza fini di lucro.
1. Entro due mesi dalla costituzione del partenariato locale di pubblico interesse, il rappresentante legale nominato ai sensi dell'articolo 4 ha l'obbligo di presentare istanza di accreditamento presso l'ufficio competente dell'amministrazione provinciale del territorio entro il quale ha sede legale il soggetto capofila.
2. L'istanza di accreditamento di cui al comma 1 è valutata da una apposita commissione permanente nominata dal presidente della giunta provinciale competente, la quale si esprime sull'accoglimento o sul rigetto della medesima istanza entro e non oltre due mesi dalla sua data di deposito.
1. Sono cause di rigetto dell'istanza di accreditamento presentata ai sensi dell'articolo 6:
a) la mancata costituzione del partenariato locale di pubblico interesse nei modi e nelle forme previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6;
b) l'esistenza di situazioni di commissariamento, di liquidazione coatta amministrativa o di procedure fallimentari;
c) l'esistenza di condanne penali in capo ad uno o più rappresentanti legali di uno dei soggetti aderenti;
d) la mancanza della sede legale di uno o più soggetti aderenti all'interno del territorio della provincia presso cui è stata depositata l'istanza di accreditamento.
1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituito il registro dei partenariati locali di pubblico interesse, al quale sono iscritti i partenariati accreditati ai sensi dell'articolo 6.
1. I partenariati locali di pubblico interesse accreditati ed iscritti nei registri provinciali di cui all'articolo 8 possono ricevere dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, affidamenti diretti per la realizzazione di servizi di particolare interesse per il territorio e per la collettività nel limite di 100.000 euro per ogni singola commessa e fino ad una concorrenza massima annuale di 500.000 euro per ogni singolo partenariato locale di pubblico interesse.